NUOVO CONTO ENERGIA - 2007

Il nuovo Decreto è stato approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni del 15 febbraio, firmato il 19 febbraio 2007 da parte del Ministro del Sviluppo Economico e del Ministro dell’Ambiente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 23 Febbraio.

Tra le principali novità del nuovo Decreto sul Conto Energia l'eliminazione delle graduatorie e del tetto massimo della potenza installata. E' previsto soltanto un tetto di potenza complessiva installata pari a 1200 MW, raggiunto il quale i soggetti privati avranno ancora ulteriori quattordici mesi di tempo per installare gli impianti, mentre per gli Enti Pubblici tale termine è esteso a ventiquattro mesi. gli impianti dovranno avere almeno un kWp di potenza installata, mentre assoluta libertà è lasciata per la potenza massima installabile.

Possono beneficiare del nuovo Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici ed i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Gli impianti potranno essere installati sia sui terreni, anche a destinazione agricola, sia ovviamente sui tetti e le terrazze degli edifici o anche essere integrati in facciata o costituenti elementi di arredo urbano. L'ammontare degli incentivi per kWh di energia prodotta varia in funzione di come e dove è installato l'impianto.

Per gli impianti non integrati con gli edifici è prevista una tariffa incentivante di 0,36 € per kWh prodotti e relativamente ad impianti con potenza installata superiore a 20 kWp; il contributo diventa di 0,38 € per kWh per impianti con potenza superiore a 3 kWp e fino a 20 kWp e di 0,40 € per potenza fino a 3 kWp.

Per impianti fotovoltaici non integrati si intendono quelli i cui moduli sono installati: a) a terra; b) in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che sia tratti di elementi di arredo urbano e viario (barriere acustiche, tettoie, pensiline, pergole, coperture di parcheggi e lampioni connessi in rete) che di tetti a falda e facciate di edifici.

Per gli impianti parzialmente integrati con gli edifici è prevista una tariffa incentivante di 0,40 € per kWh prodotti e relativamente ad impianti con potenza installata superiore a 20 kWp; il contributo diventa di 0,42 € per kWh per impianti con potenza superiore a 3 kWp e fino a 20 kWp e di 0,44 € per potenza fino a 3 kWp.

Per impianti parzialmente integrati si intendono quelli i cui moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di appoggio, sono installati: a) su tetti piani e terrazze di edifici anche su file parallele e con moduli inclinati e quindi non complanari ai tetti; b) in modo complanare 1) alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate, balaustre e parapetti) 2) agli elementi di arredo urbano e viario (coperture parcheggi, pensiline e lampioni connessi in rete).

Per gli impianti con integrazione architettonica è prevista una tariffa incentivante di 0,44 € per kWh prodotti e relativamente ad impianti con potenza installata superiore a 20 kWp; il contributo diventa di 0,46 € per kWh per impianti con potenza superiore a 3 kWp e fino a 20 kWp e di 0,49 € per potenza fino a 3 kWp.

Per impianti con integrazione architettonica si intendono:

a) quelli i cui moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica;

b) quelli i cui moduli e relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie;

c) quelli i cui moduli sostituiscono la parte trasparente o semitrasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio;

d) quelli i cui moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche;

e) quelli i cui moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi di illuminazione;

f) quelli i cui moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono frangisole;

g) quelli i cui moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti;

h) quelli i cui moduli costituiscono o integrano i vetri di finestre;

i) quelli i cui moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane;

l) quelli i cui elementi costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici di cui alle tipologie precedenti.

Si riporta lo specchietto che distingue i vari casi prima indicati.

 

Gli impianti, per accedere al nuovo Conto Energia, devono entrare in funzione dopo che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) avrà aggiornato i provvedimenti emanati in attuazione dei Decreti Interministeriali 28 Luglio 2005 e 6 Febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e e condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti; l'AEEG dovrà emanare il provvedimento predetto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto sul Conto Energia. Il nuovo Conto Energia entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un impianto che sia stato già realizzato tra l'1 Ottobre e la data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG e che non  abbia usufruito delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del 28 Luglio 2005 e del 6 Febbraio 2006 (vecchio Conto Energia), può beneficiare delle nuove tariffe, purchè venga trasmessa la richiesta della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data in vigore della predetta Delibera dell'AEEG.

E' anche possibile, per impianti in esercizio da almeno due anni, procedere a un aumento di potenza e beneficiare delle tariffe incentivanti del nuovo Conto Energia, ma ovviamente per la sola potenza aggiuntiva e dovrà entrare in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della Delibera dell'AEEG.

Per accedere alle tariffe incentivanti deve essere inoltrata al Gestore di Rete e cioè al distributore locale di energia elettrica, il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete. Se l'impianto ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp occorre precisare se ci si vuole o meno avvalere del servizio di "Scambio sul posto" relativamente all'energia prodotta. Non appena l'impianto è stato ultimato si trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto devono essere inoltrate al Gestore Sistema Elettrico (G.S.E.): a) la richiesta di concessione della tariffa incentivante; b) la documentazione finale di entrata in esercizio. Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al titolare dell'impianto la tariffa riconosciuta.

Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile optare per il servizio di "Scambio sul posto" o per la cessione in rete dell'energia prodotta.

Le tariffe si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all'emanazione della Delibera dell'AEEG e il 31 Dicembre 2008. La tariffa è corrisposta per venti anni in misura costante e quindi non aggiornata secondo l'indice Istat. Dal 1 Gennaio 2008 e fino al 31 Dicembre 2010 le tariffe saranno ridotte del 2% annuo per ogni anno successivo al 2008. Quindi è fruttifero realizzare l'impianto presto e bene per due ordini di motivi:

1) usufruire della tariffa massima;

2) accedere con sicurezza alla tariffa incentivante prima che si saturi la domanda raggiungendo i 1200 MW che, anche se sembrano molto elevati, potrebbero essere raggiunti e superati in pochi anni. Naturalmente è opportuno realizzare l'impianto con adeguata progettazione e installazione a regola d'arte affidandosi a progettisti ed installatori esperti, poichè, come risulta evidente, i contributi sono legati alla effettiva produzione energetica in termini di kWh prodotti. Migliore è l'impianto e maggiore è la produzione energetica e conseguentemente superiore risulta il guadagno complessivo ottenuto.

Inoltre è possibile ottenere delle maggiorazioni del 5% sulle tariffe incentivanti secondo le specifiche appresso riportate: a) quando la maggior parte dell'energia elettrica prodotta (almeno il 70%) è consumata dall'utente a cui è intestato l'impianto; b) sugli edifici pubblici quali scuole e strutture sanitarie pubbliche e su tutti gli edifici pubblici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; c) sugli impianti integrati installati su aziende agricole ed in caso di bonifiche da eternit.

Ulteriori premi sono concessi agli impianti operanti in regime di scambio sul posto abbinati a un uso efficiente dell'energia.

Le tariffe incentivanti continuano ad essere riconosciute anche al nuovo proprietario che abbia acquistato un immobile successivamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico e relativo accesso al conto energia.

E' possibile cumulare le tariffe incentivanti con incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi purchè contenuti, tali incentivi, entro il 20% del costo dell'investimento.

Per le scuole e le strutture sanitarie pubbliche, tuttavia, può cumularsi totalmente il conto energia con incentivi in conto interesse e/o conto capitale senza limitazioni.

Il vecchio conto energia, riportato di seguito, continua ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alla tariffa incentivante.

CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO CONTO ENERGIA

Il vecchio conto energia per il solare fotovoltaico

Contenuto del Decreto Ministeriale 28 luglio 2005 e successivi aggiornamenti con il nuovo DM 6 febbraio 2006 e delle delibere dell’Autorità per l’Energia.

Dal giorno 19 settembre 2005 è iniziata anche in Italia l’esperienza del conto energia per il settore fotovoltaico. Infatti, da questa data è stato possibile presentare la domanda per impianti FV che potranno beneficiare della tariffa incentivante.

La 1a scadenza è stata il 30 settembre 2005; quella successiva è stata il 31 dicembre 2005. Con il decreto ministeriale 28 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005) si è avviato il meccanismo che prevede l’incentivazione del kWh fotovoltaico, in attuazione dell'art.7 del Dlgs. 387 del 2003. Il decreto, elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente, dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, definisce il cosiddetto “conto energia” per il fotovoltaico per impianti di potenza compresa tra 1 kW e 1.000 kW. Il successivo passo per far partire definitivamente il meccanismo di incentivazione è stato di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Con la delibera n.188/2005 (pubblicata il 14 settembre), in attuazione dell’articolo 9 del decreto, l’Autorità ha individuato nel Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale GRTN (Adesso Gestore Servizi Elettrici GSE) il cosiddetto “soggetto attuatore” e previsto le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, nonché le modalità di presentazione delle domande e le necessarie verifiche. Ulteriori modifiche e precisazioni al DM 28 luglio 2005 sono state fatte con il nuovo DM 6 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006. Inoltre, lo scorso 24 febbraio è stata pubblicata sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  la delibera n. 40/06 che va a modificare ed a integrare, alla luce anche dell’uscita del nuovo decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la delibera n. 188/05.

È riportata di seguito una sintesi dei contenuti dei Decreti e della Delibera dell’Autority

L’incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata su tutta la produzione dell’impianto per 20 anni.

La domanda di impianti FV che possono beneficiare della tariffa incentivante può essere inoltrata al GRTN da persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici.

Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell’impianto; per gli impianti la cui domanda perverrà dal 2007 la tariffa decrescerà del 5%.

Tariffe incentivanti del FV per 20 anni (domande 2005-2006)

Impianti di potenza da 1 a 20 kW                                                                   0,445 €/kWh

Impianti di potenza da 20 kW a 50 kW                                                          0,460 €/kWh

Impianti di potenza da 50 kW a 1.000 kW                                                     0,490 €/kWh

Il valore di 0,490 €/kWh deve intendersi come valore massimo soggetto a gara.

Il nuovo decreto precisa che la tariffa iniziale comunicata dal GRTN nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione rimane costante per 20 anni. Non c’è l’incremento annuale della tariffa secondo l’indice ISTAT.

Invece le tariffe verranno aggiornate per le domande di impianti presentate dal 2007 secondo questa modalità: incremento indice ISTAT insieme alla decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno. Comunque  una volta definita dal GRTN la tariffa incentivante iniziale questa resterà fissa per 20 anni.

Il nuovo decreto introduce un incremento nella tariffa incentivante del 10% per l'integrazione dell'impianto FV in edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione straordinaria (queste tariffe rimangono costanti fino al 2012 incluso e, anche qui non subiscono la variazione Istat).

La domanda di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata al GRTN (soggetto attuatore) nei giorni dell’ultimo mese di ciascuno trimestre: 1-31 marzo 2006, 1-30 giugno 2006, 1-30 settembre 2006, 1-31 dicembre 2006.

Il meccanismo italiano del conto energia italiano può essere considerato una sorta di "sistema di incentivazione misto o ibrido". Infatti, l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico beneficerà della tariffa incentivante sia se autoconsumata sia se immessa nella rete locale (quando la produzione eccede il consumo delle proprie utenze) e conteggiata da un ulteriore apposito contatore.

Si distinguono tre casi: impianti fino a 20 kW di potenza, impianti superiori a 20 kW e fino a 50 kW ed impianti superiori a 50 kW e fino a 1.000 kW

A)  Caso di impianti fino ai 20 kW di potenza

Oltre all’incentivo ventennale proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,445 €/kWh), un ulteriore beneficio è un risparmio sui normali consumi. Infatti, l’elettricità da fotovoltaico utilizzata dall’utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, sarà scontata dalle bollette (in questo caso l’ulteriore beneficio economico dipenderà dalla tariffa del contratto di fornitura dell’elettricità - in media tra 0,16-0,18 €/kWh).

La delibera 188 in merito agli impianti FV fino ai 20 kW ha stabilito che le apparecchiature di misura di questi sistemi, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n. 224/00 e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilità di contabilizzare tutta l’energia prodotta dall’impianto FV, e non la sola energia immessa in rete. Se ne desume che l’installazione (da parte del distributore locale) del contatore fiscale sarà a valle dell’inverter, misurando così tutta l’energia elettrica prodotta dal sistema fotovoltaico, sulla quale si calcolerà la tariffa incentivante.

Il nuovo decreto stabilisce che per gli impianti con potenza non superiore a 20 kW è possibile optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta.

Nel primo caso quindi la tariffa incentivante è pagata solo per l’energia prodotta e consumata in loco (“nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile"), cioè significa che il miglior dimensionamento dell'impianto dovrebbe essere fatto in base ai consumi del suo proprietario, altrimenti la produzione di elettricità solare in eccesso rispetto ai consumi non verrà retribuita.

Tuttavia (secondo caso), lo stesso decreto stabilisce che può essere richiesta una deroga a quest'ultima disposizione, riconoscendo agli impianti con potenze fino a 20 kW il regime adottato per gli impianti con potenze superiori a 20 kW nel caso si decida di rinunciare allo scambio sul posto; secondo tale ipotesi verrebbe incentivata tutta la produzione FV, anche se superiore ai consumi, ad una tariffa incentivante di 0,46 € per kWh e per la cessione dell’elettricità solare alla rete verrà pagata una tariffa di 0,095 € per kWh. In questo caso sembra sia richiesto al titolare dell'impianto il possesso di partita Iva.

B)  Caso di impianti tra 20 kW e 50 kW di potenza

Oltre all’incentivo ventennale proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,46 €/kWh), si potranno aggiungere i benefici derivanti dal:

- risparmio, per l’utenza collegata al sistema, consentito dall’utilizzo dell’energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;

- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; questo è definito dall’Autorità con la delibera n.34 del 2005, in cui viene stabilito che il prezzo dell’energia ceduta alla rete sia di 0,095 € (fino a 500 mila kWh/anno ceduti alla rete).

C) Caso di impianti tra 50 kW e 1.000 kW di potenza

In questo caso l’incentivo ventennale proveniente dalla produzione è moltiplicato per una tariffa incentivante che dovrà essere proposta dal richiedente e il cui valore massimo è stabilito in 0,49 €/kWh; questa tariffa è sottoposta ad un meccanismo di gara. Anche per queste taglie di impianto si potrà aggiungere il beneficio del:

- risparmio, per l’utenza collegata al sistema, consentito dall’utilizzo dell’energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;

- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale come da delibera n.34 del 2005 dell’Autorità (0,095 € fino a 500 mila kWh/anno ceduti alla rete; 0,080 € da 500 mila a 1 milione di kWh/anno e 0,070 € da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno).

Mentre per le prime due tipologie (taglie 1-20 e 20-50 kWp) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda al GRTN, nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è definita in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità sarà data quindi a quelle domande con il valore più basso della tariffa.

Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW il soggetto responsabile dell’impianto ha l’obbligo di presentare una dichiarazione con l’impegno a costituire e far pervenire al GRTN una cauzione definitiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della tariffa incentivante da parte del GRTN stesso. La cauzione, dell’importo di 1.000 € per kWp da installare, è considerata quale penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto.

La cauzione non è richiesta per domande provenienti da enti locali.

Il decreto prevede anche specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi (art.10). In particolare:

- le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% se il soggetto che realizza l’impianto beneficia della detrazione fiscale IRPEF del 41% (Iva inclusa), in vigore quest’anno.

- le tariffe incentivanti non verranno erogate se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi.

Le domande dovranno essere inviate direttamente al GRTN secondo lo schema predisposto dall’Autorità (allegato “A” della delibera 188/05). Nell’articolo 3 della delibera 188, così come nel documento predisposto per fare domanda (allegato A), sono elencati i requisiti che il richiedente deve rispettare, pena inammissibilità alle tariffe incentivanti. La domanda dovrà contenere, tra l’altro, il progetto preliminare dell’impianto FV, comprendente la scheda tecnica firmata da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali.

Il GRTN dovrà quindi valutare l’ammissibilità tecnica delle richieste pervenute e potrà effettuare le verifiche durante la realizzazione e l’esercizio dell’impianto FV, avvalendosi anche della collaborazione di terzi (enti di certificazione, istituti universitari o di ricerca).

Il GRTN, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di impianto, informerà i richiedenti in merito all’accettazione della domanda inoltrata.

Il pagamento delle “tariffe incentivanti” in conto energia è erogato dal GRTN su base mensile, dopo che il soggetto responsabile dell’impianto avrà comunicato al GRTN la quantità di energia elettrica prodotta dal proprio sistema FV.

Per la misura dell’energia elettrica prodotta il titolare dell’impianto potrebbe anche avvalersi della società elettrica (gestore di rete) a cui l’impianto è collegato, nel qual caso si deve installare un dispositivo che consenta la telelettura dell’elettricità prodotta, oltre che di quella immessa in rete.

Il pagamento delle tariffe incentivanti avviene nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 € (per impianti fino a 20 kW) e di 500 € (per impianti con potenza superiore ai 20 kW). Solo per impianti superiori ai 20 kW di potenza il proprietario dell’impianto ha l’ulteriore obbligo di trasmettere al GRTN copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica (su base annuale e riferita all’anno solare precedente) presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, per gli impianti sotto i 20 kW di potenza sussistono le agevolazioni previste dalla legge 133/99, secondo la quale “l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di officina elettrica e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica”. Tale agevolazione non si applica agli impianti sopra i 20 kW.

Con il Decreto Ministeriale 28 luglio 2005  le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di 500 MW (il precedente limite era stato fissato in 100 MW): 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006 stabilisce un limite totale annuale che dal 2006 al 2012 sarà di 85 MW: 60 MW per impianti con potenza inferiore a 50 kW e 25 MW per impianti con potenza superiore a 50 kW. Altra novità presente nel DM 6 Febbraio 2006 riguarda i moduli fotovoltaici a film sottile, esclusi nel decreto del 28 luglio 2005; vengono ora riammessi per qualsiasi tipo e taglia di impianto FV, ma la domanda deve provenire solo da una persona giuridica. Il decreto stabilisce anche che l’obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare sia al 2015 pari a 1.000 MW (era di 300 MW nel precedente decreto).

I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3). A regime l’aggravio sulla bolletta elettrica, per la produzione di impianti FV pari a 1000 MW di potenza, si stima sia di circa 0,0017 € (circa di 3,3 lire) per ogni kWh (circa 4 € in più all’anno per famiglia).